Esonero totale
Come previsto dal Decreto legislativo n.68 del 29 marzo 2012, art.9 comma 2, gli studenti con disabilità con riconoscimento di handicap ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con invalidità riconosciuta pari o superiore al 66% hanno diritto all'esonero totale dalle tasse universitarie. Detti studenti, previa presentazione di idonea documentazione, devono versare per l’anno accademico in corso la somma di euro 25,00 quale rimborso spese oltre a euro 16,00 di bollo virtuale.
Gli studenti iscritti ad anni successivi al primo dovranno comunicare tempestivamente alla propria Segreteria la revoca del riconoscimento di handicap ai sensi della L.104/92 o eventuali variazioni della percentuale di invalidità che comportino la revoca del beneficio dell'esonero totale.