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Corso Vittorio Emanuele II, 39 - Roma 0669207671

Corso di Aggiornamento Professionale sulla Certificazione Energetica in Edilizia

Dal primo luglio  2009 è in vigore l’obbligo di dotazione dell’attestato di “Certificazione Energetica degli Edifici” nel caso di qualunque transazione a titolo oneroso di immobile, quindi semplici vendite, anche per singole unità immobiliari. Sebbene la legge n° 133/08 abbia eliminato l’obbligo di allegazione di tale attestato all’atto di compravendita, precedentemente istituito dal Dlgs 192/05,  resta la necessità di redigerlo; infatti la direttiva europea 2002/91 “Energy performance in building” all’articolo 7 chiarisce  che l’attestato di “certificazione energetica degli edifici” deve essere a disposizione del compratore che conserva il diritto di conoscere le prestazioni energetiche dell’edificio.
Il decreto, Dpr 59/09 recante Decreto Ministero dello Sviluppo Economico del 26 giugno 2009 contenente le “linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici” (G.U. 10/7/2009 n. 158 – in vigore dal 25/7/2009), definisce i criteri, i metodi di calcolo e i requisiti minimi per l'efficienza energetica degli edifici da applicarsi sia all'edilizia pubblica che a quella privata, anche nel caso di ristrutturazioni di edifici esistenti, per una applicazione omogenea, coordinata ed immediatamente operativa della certificazione energetica degli edifici su tutto il territorio nazionale,; le disposizioni del decreto si applicano alle Regioni o Province che non hanno ancora provveduto ad adottare propri provvedimenti con apposite leggi regionali in applicazione della direttiva 2002/91/CE.
 

Specificità

L’attestato di CERTIFICAZIONE ENERGETICA è un documento di validità decennale che accompagna il percorso energetico dell’edificio (appartamento, unità immobiliare in genere) verificandone le prestazioni energetiche.
 
La CERTIFICAZIONE ENERGETICA è necessaria dal 1° luglio 2009 (D.lgs 192/2005, D.lgs 311/2006, DPR 59/2009, DM 26/06/2009) per tutti gli edifici oggetto di compravendita; il venditore è obbligato a predisporre l’attestato prima della compravendita immobiliare.
Precedentemente:
  • Dal 1° Luglio 2007 per tutti gli edifici superiori a 1.000 mq e solo in caso di trasferimento dell’intero immobile;
  • Dal 1° Luglio 2008 per tutti gli edifici di superficie utile fino ai 1.000 mq, nel caso di trasferimento dell’intero immobile;
  • Dal 1° Luglio 2009 a tutte le unità immobiliari, indipendentemente dalla dimensione e qualità, nel caso di trasferimento a titolo oneroso.
 
Il CERTIFICATORE ENERGETICO può essere un professionista tecnico, regolarmente iscritto all'Albo professionale, che abbia specifiche competenze nel settore dell'efficienza energetica degli edifici. Le conoscenze del certificatore sono riconosciute da alcune regioni, come la Lombardia, attraverso esami di accreditamento e successiva iscrizione ad un albo regionale dei certificatori.
 
NORMATIVA NAZIONALE DI RIFERIMENTO
Linee guida del ministero dello sviluppo economico,  D.M. 26 giugno 2009
Definiscono il sistema di certificazione energetica degli edifici in ambito nazionale
Legge 9 gennaio 1991 n. 10
Norme per l’attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso nazionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia
DPR 26 agosto 1993 n. 412
Regolamento recante norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento mdei consumi di energia, in attuazione dell’ari 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10
Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 16 dicembre 2002 n. 91
Sul rendimento energetico nell’edilizia
DLgs 19 agosto 2005 n. 192 ( modificato dal DLgs 29 dicembre 2006 n. 311)
Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia
Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 5 aprile 2006 n. 32
Concernente l’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE del Consiglio (2006/32/CE)
Legge 27 dicembre 2006 n. 296
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale stato (Legge finanziaria 2007)
Decreto Ministero dell’economia e delle Finanze 19 febbraio 2007
Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell’art. 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze 26 ottobre 2007
Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell’art. 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
Legge 24 dicembre 2007 n. 244
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2008)
Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 11 marzo 2008
Attuazione dell’art. 1, comma 24, lett. a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per la definizione dei valori limite di fabbisogno di energia primaria annuo e di trasmittanza termica ai fini dell’applicazione dei commi 344 e 345 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296
Ministero dell’economia e delle finanze 7 aprile 2008
disposioni in materia di detrazione per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell’art. 1, comma 349,della legge 27 dicembre 2006, n. 296
DLgs 30 maggio 2008 n° 115
Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all’eficenza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e abrogazione dell direttiva 93/76/CEE
DL 29 novembre  2008 n° 185
Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridiegnre in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale (stralcio)
DPR 2 aprile 2009 n°59
Regolamento di attuazione dell’art. 4, comma 1 lettere a) e b) del Dlgs 19 agosto 2005 n° 192 concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia

 

Articolazione didattica

Il corso è unico ed è disponibile attraverso erogazioni trimestrali. 
Strumenti di apprendimento: La erogazione del corso seguirà il modello pedagogico brevettato da “UNINETTUNO”, e si svolgerà secondo le modalità di apprendimento assistito attraverso tracciamento informatico del percorso di studio e della fruizione delle video lezioni.
Per ogni partecipante al corso, verrà generata username e password, attraverso le quali è consentito l’accesso al sistema di apprendimento.
A conclusione del singolo percorso di apprendimento verranno valutate le condizioni per il rilascio del Certificato di Frequenza, costituite da una verifica di apprendimento e partecipazione.
Dal punto di vista teorico ed esperienziale saranno approfonditi i seguenti argomenti tematici:
Modulo I – Forme e fonti di energia
Modulo II – Confort termoigrometrico
Modulo III - Bilancio termico di un edificio
Modulo IV – Fonti rinnovabili di energia
Modulo V – Quadro normativo
Modulo VI – La procedura di certificazione, il certificatore
Modulo VII – Fogli di calcolo e software operativo con esempi
 

La Didattica

La didattica avviene tramite Internet, nella sezione “Corsi di Aggiornamento Professionale” del portale www.uninettunouniversity.net, il primo portale didattico al mondo in quattro lingue, italiano, inglese, francese e arabo.
Il modello psicopedagogico adottato massimizza la transizione:
  • dalla centralità del docente alla centralità dello studente;
  • dalla trasmissione della conoscenza alla costruzione della conoscenza;
  • da un apprendimento passivo e competitivo ad un apprendimento attivo e collaborativo.
I partecipanti potranno essere parte attiva nel loro processo di apprendimento ed avranno la possibilità di studiare a qualsiasi ora e in qualsiasi luogo. Il sistema informatico della piattaforma UNINETTUNO sarà in grado di riconoscere il singolo utente ed ottenere il tracciamento delle attività didattiche con la valutazione quantitativa e qualitativa del processo di apprendimento di ogni singolo studente.