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Corso Vittorio Emanuele II, 39 - Roma 0669207671

NUOVO REGOLAMENTO
PER LO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO PRATICO VALUTATIVO PRE-LAUREA (TPV)
(Laurea Abilitante LM-51)

Ai sensi degli articoli 1 e 3 della legge 8 novembre 2021, n. 163, l’esame finale per il conseguimento della laurea magistrale in Psicologia - classe LM-51 abilita all’esercizio della professione di psicologo. A tal fine il predetto esame finale comprende lo svolgimento di una prova pratica valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio interno ai corsi di studio, volta ad accertare il livello di preparazione tecnica del candidato per l’abilitazione all’esercizio della professione, che precede la discussione della tesi di laurea.
Come indicato nel decreto 654 del 5 luglio 2022 sono ammessi all’esame finale gli studenti del corso di laurea magistrale in psicologia che hanno conseguito il giudizio di idoneità delle attività di TPV pari a 30 CFU di attività formative professionalizzanti nell’intero percorso formativo (triennale e/o magistrale)

1. CARATTERISTICHE GENERALI DEL TIROCINIO PRATICO VALUTATIVO
Il Tirocinio Pratico Valutativo (TPV) ha come obiettivo formare lo psicologo e di avviarlo alla professione. Gli obiettivi formativi specifici fanno invece riferimento alle competenze (conoscenze, capacità, comportamenti) che si devono acquisire nelle singole attività formative. Pertanto, gli obiettivi specifici devono essere definiti in termini operativi e concreti, descrivendo la prestazione (cosa il tirocinante saprà fare) e come vengono applicate le conoscenze psicologiche necessarie alla pratica professionale, nonché dimostrare la capacità di risolvere problemi tipici della professione e questioni di etica e deontologia professionale.

Il tirocinio pratico-valutativo (TPV) viene svolto all’interno dei corsi di studio e consiste in “attività pratiche contestualizzate e supervisionate, che prevedono l’osservazione diretta e l’esecuzione di attività finalizzate a un apprendimento situato e allo sviluppo delle competenze e delle abilità procedurali e relazionali fondamentali per l’esercizio dell’attività professionale”, competenze che fanno riferimento agli atti tipici della professione di psicologo (art. 1, L. n. 56/1989).

Tale tirocinio è articolato in 20 crediti formativi universitari (CFU): a ciascun credito corrispondono almeno 20 ore di attività formative professionalizzanti e non oltre 5 ore di attività supervisionata di approfondimento.

Le ulteriori attività professionalizzanti, articolate in 10 CFU, vengono svolte, a partire dall'anno accademico 2023/2024, nell’ambito del propedeutico corso di laurea triennale in Scienze e tecniche psicologiche (L-24).
Gli studenti iscritti al corso di laurea magistrale abilitante LM-51 che hanno conseguito il titolo triennale L-24 dove non erano previsti i suddetti 10 CFU di attività professionalizzanti acquisiranno i CFU di tirocinio mancanti in aggiunta ai 120 CFU della laurea magistrale. Il loro Tirocinio Pratico Valutativo del corso di laurea magistrale avrà pertanto una durata di 750 ore (per un totale 30 CFU).
La supervisione del tirocinio è affidata a uno psicologo con iscrizione all’Albo da almeno 3 anni, chiamato a svolgere una valutazione del tirocinante e a compilare un libretto nel quale esprime un giudizio sulle competenze dello studente.

Il tirocinio è superato con il conseguimento di un giudizio conclusivo d’idoneità, che dà titolo per accedere all’Esame finale abilitante. In caso di valutazione negativa, lo studente è tenuto a ripetere il TPV o parte di esso.

Dove può essere svolto il Tirocinio Pratico valutativo

  • Il TPV può essere svolto presso Enti pubblici, Strutture sanitarie, Enti privati o Enti del terzo settore convenzionati con la Facoltà di Psicologia UNINETTUNO. È possibile consultare l’elenco degli Enti convenzionati con la Facoltà di Psicologia al seguente link: Convenzioni Attive per i Tirocini Professionalizzanti della Facoltà di Psicologia
  • Il TPV può essere svolto presso Enti non in convenzione che dovranno essere approvati dalla Commissione Integrata (vedi paragrafo 5, punto B)

2. DATE E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO
Le date di inizio del Tirocinio Pratico Valutativo sono per ogni anno:
15 Gennaio -15 Marzo -15 Maggio -15 Settembre
Il tirocinio può essere svolto: 

  • interamente presso un unico Ente fra gli Enti esterni convenzionati con la Facoltà di Psicologia UNINETTUNO, ovvero Enti pubblici, strutture sanitarie, Enti privati o Enti del terzo settore. Il Tutor valuterà, di concerto con il tirocinante, la migliore organizzazione temporale dell’attività di tirocinio all’interno del limite del periodo (un anno). Si consiglia un massimo di 30 ore settimanali;
  • in due enti diversi (non contemporaneamente) tra gli Enti esterni convenzionati con la Facoltà di Psicologia (Enti pubblici, strutture sanitarie, Enti privati o Enti del terzo settore). In tal caso, è auspicabile, ma non obbligatorio, che uno dei due Enti sia una Struttura sanitaria pubblica o privata accreditata e contrattualizzata con il Servizio sanitario nazionale (fra quelle convenzionate con la Facoltà di Psicologia). Il tirocinio, anche se svolto in due enti diversi, avrà comunque durata massima di un anno dall’inizio dello stesso. Il Tutor di ciascun Ente valuterà, di concerto con il tirocinante, la migliore organizzazione temporale dell’attività di tirocinio all’interno del limite del periodo (un anno). Si consiglia un massimo di 30 ore settimanali.

Ricordiamo che il tirocinio NON può essere svolto presso Strutture dell’Università (per le norme transitorie vigenti).
Possono iniziare il TPV nelle suddette quattro date solo gli studenti che hanno maturato 42 CFU o sono iscritti al II anno di corso di laurea magistrale abilitante.

3. REGISTRO PRESENZE E QUESTIONARIO
La frequenza giornaliera deve essere registrata e firmata dal Tutor del tirocinio nel registro presenze rilasciato dalla Facoltà di Psicologia – Ufficio Tirocinio al momento dell'accoglimento della domanda di tirocinio.
Su ogni pagina dovrà essere apposto il timbro dell’ente e la firma del Tutor, a convalida delle attività indicate.
4. TERMINE TIROCINIO: CONSEGNA DOCUMENTAZIONE
Una volta completate le 750 ore richieste, il tirocinante dovrà inviare:

  • L’attestazione del Tutor e del responsabile dell’Ente di effettuazione del tirocinio con relativa idoneità. Coloro che hanno svolto il tirocinio in due enti diversi, devono inviare l’attestazione anche al termine del primo periodo di tirocinio. La compilazione del suddetto documento è consentita fino a due mesi dopo la fine del periodo di tirocinio;
  • il libretto tirocinio compilato firmato e timbrato per ciascun semestre;
  • la relazione finale (max 3/4 pag. in tutto) di tirocinio firmata dal tirocinante e controfirmata dal supervisore/Tutor per ciascun Ente;
  • le due schede di valutazione. Una scheda per il tirocinante e una scheda da far compilare all'Ente scelto a fine percorso.
  • il pagamento della tassa di tirocinio.

I suddetti documenti vanno consegnati entro massimo due mesi il termine del periodo di tirocinio e devono essere digitalizzati ed inviati tramite email all’indirizzo tirocinio.psicologia@uninettunouniversity.net  e contestualmente devono essere inviati tramite pec a info@pec.uninettunouniversity.net
Il mancato invio dei documenti finali preclude la conferma dell’avvenuto svolgimento del tirocinio da parte dell’Università.
5. MODALITÀ E TEMPI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI TIROCINIO

  • Con Enti già convenzionati e che hanno dato disponibilità ad ospitare il candidato

È necessario inviare i seguenti documenti:
- Domanda al Magnifico Rettore
- Progetto formativo e di orientamento Professionalizzante firmato dal Tutor Psicologo;
- Ricevuta del pagamento di euro 150,00 più euro 16,00 di marca da bollo.
Tali documenti devono essere digitalizzati e inviati tramite email all’indirizzo tirocinio.psicologia@uninettunouniversity.net e contestualmente devono essere inviati tramite posta certificata – PEC – a info@pec.uninettunouniversity.net
La domanda di tirocinio professionalizzante, in accordo con gli Enti ospitanti convenzionati, va presentata nei seguenti periodi:
- dal 01 gennaio al 31 gennaio per i tirocini che iniziano il 15 Marzo;
- dal 01 marzo al 30 marzo per i tirocini che iniziano il 15 Maggio;
- dal 01 luglio al 31 luglio per i tirocini che iniziano il 15 Settembre.
- dal 01 novembre al il 30 novembre per i tirocini che iniziano il 15 Gennaio.

  • Con Enti non convenzionati che hanno dato la disponibilità ad ospitare il Tirocinante

Qualora non fosse possibile svolgere il Tirocinio in una sede con cui UNINETTUNO è già convenzionata, è facoltà del tirocinante individuare una sede e sottoporla alla valutazione di UNINETTUNO per l’approvazione di una nuova convenzione.
Le sedi di tirocinio professionalizzante possono essere accreditate a seguito di un positivo giudizio della Commissione integrata. Per la richiesta di idoneità deve essere utilizzata l’apposita modulistica predisposta dall’Università UNINETTUNO.
Gli aspiranti tirocinanti che desiderano proporre una nuova sede di tirocinio o le Strutture che intendono presentare richiesta di abilitazione ad essere sede di tirocinio professionalizzante devono contattare l’ufficio Tirocini  della Facoltà di Psicologia ( tirocinio.psicologia@uninettunouniversity.net) e dovranno inviare i seguenti documenti:
- Domanda al Magnifico Rettore
- Progetto formativo e di orientamento Professionalizzante e attivazione nuove Ente firmato dal Tutor Psicologo;
- Ricevuta del pagamento di euro 150,00 più euro 16,00 di marca da bollo.
Tali moduli dovranno essere inviati esclusivamente nei seguenti periodi:

  • Dal 1° settembre al 31 ottobre (per tirocini che iniziano il 15/01 e il 15/03)
  • Dal 1° al 31 gennaio (per tirocini che iniziano il 15/05)
  • Dal 1° al 31 maggio (per i tirocini che iniziano il 15/09)

Al termine dei suddetti periodi la domanda sarà presa in esame dalla Commissione Integrata e, una volta valutata l’idoneità dell’Ente, verrà stipulata una convenzione tra l'Università e l'Ente nei tempi previsti dalla Struttura.
La Commissione Integrata e l’Ordine degli Psicologi del Lazio si riunisce nei mesi successivi alla data di presentazione della domanda per la valutazione dei progetti formativi e degli Enti da convenzionare con la Facoltà.
Il Tirocinio pratico-valutativo da svolgere all’estero segue le stesse regole utilizzando l’apposita modulistica
6. SOSPENSIONE DEL TIROCINIO
La sospensione del tirocinio, al massimo per un anno solare, è consentita solo in caso di maternità e per gravi e documentati motivi.
La richiesta di sospensione, corredata dalla documentazione attestante le ragioni dell’interruzione, deve essere invita via mail all’indirizzo tirocinio.psicologia@uninettunouniversity.net e contestualmente tramite posta certificata – PEC – a info@pec.uninettunouniversity.net
7. REQUISITI DEI TUTOR
Il Tutor è uno psicologo iscritto all'Albo professionale da almeno 3 anni dipendente dell’Ente ospitante che, per l'intera durata del tirocinio, ha le seguenti funzioni:
a. introduzione del tirocinante nei diversi contesti dell’attività professionale: rapporti con le istituzioni, rapporti interpersonali, dotazione tecnico-strumentale, ecc; 
b. verifica dell'esperienza svolta dal tirocinante attraverso un costante monitoraggio, aiuto nella comprensione critica e apporto di suggerimenti e correzioni ad integrazione dell'esperienza;
c. valutazione consuntiva del tirocinio che tenga conto dei risultati conseguiti dal tirocinante e della sua capacità di integrazione all'interno del contesto istituzionale in cui è stata svolta l'esperienza.
Il TPV è superato mediante il conseguimento di un giudizio d’idoneità rilasciato dal Tutor
Nel caso in cui il Tutor debba interrompere l'incarico per qualsiasi causa, anche di carattere temporaneo, l'Ente dovrà sostituirlo con un collega che abbia i requisiti previsti dalla Convenzione e tempestivamente comunicarlo alla Commissione Integrata inviando una mail all'indirizzo tirocinio.psicologia@uninettunouniversity.net e contestualmente devono essere inviati tramite posta certificata – PEC – a info@pec.UNINETTUNOuniversity.net
Nel caso in cui non venga conseguito il giudizio di idoneità il tirocinante è tenuto ad effettuare nuovamente il monte ore di tirocinio per il quale non è stato ritenuto idoneo.
Ciascun Tutor presso gli enti esterni, di norma, potrà seguire contemporaneamente, fino ad un massimo di 5 tirocinanti in totale, indipendentemente dal numero di sedi in cui opera. Il Tutor dovrà presentare all’Ente convenzionato un’autodichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, in cui dichiara che il numero dei tirocinanti non è maggiore di 5 in totale, salvo il caso in cui i tempi di inizio e termine dei tirocinanti siano sfalsati (fino ad un massimo di 15 giorni).

8. DIRITTI E DOVERI DEL TIROCINANTE
Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a: seguire le indicazioni del Codice Deontologico degli psicologi italiani; svolgere le attività previste dal progetto formativo, osservando orari e regole di comportamento ivi indicati nonché a rispettare l’ambiente di lavoro; rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro nonché ad utilizzare i mezzi di prevenzione e protezione antinfortunistica forniti dal soggetto ospitante pena l’immediata interruzione del tirocinio; mantenere, nel rispetto del D.Lgs n. 196 del 2003, la necessaria riservatezza per quanto attiene dati, informazioni o conoscenze, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio; seguire le indicazioni fornite dal Tutor dell’ente ospitante e fare riferimento ad esso per ogni esigenza di tipo organizzativo o per altre evenienza; elaborare una relazione a conclusione del periodo formativo, da consegnare al soggetto ospitante, al soggetto promotore e alla Commissione di tirocinio; comunicare al soggetto promotore ogni eventuale sospensione od inconveniente imputabile a sé o al soggetto ospitante
9. Modulistica