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Specific objectives of the course
Dal primo luglio 2009 è in vigore l’obbligo di dotazione dell’attestato di “Certificazione Energetica degli Edifici” nel caso di qualunque transazione a titolo oneroso di immobile, quindi semplici vendite, anche per singole unità immobiliari. Sebbene la legge n° 133/08 abbia eliminato l’obbligo di allegazione di tale attestato all’atto di compravendita, precedentemente istituito dal Dlgs 192/05, resta la necessità di redigerlo; infatti la direttiva europea 2002/91 “Energy performance in building” all’articolo 7 chiarisce che l’attestato di “certificazione energetica degli edifici” deve essere a disposizione del compratore che conserva il diritto di conoscere le prestazioni energetiche dell’edificio.
Il decreto, Dpr 59/09 recante Decreto Ministero dello Sviluppo Economico del 26 giugno 2009 contenente le “linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici” (G.U. 10/7/2009 n. 158 – in vigore dal 25/7/2009), definisce i criteri, i metodi di calcolo e i requisiti minimi per l'efficienza energetica degli edifici da applicarsi sia all'edilizia pubblica che a quella privata, anche nel caso di ristrutturazioni di edifici esistenti, per una applicazione omogenea, coordinata ed immediatamente operativa della certificazione energetica degli edifici su tutto il territorio nazionale,; le disposizioni del decreto si applicano alle Regioni o Province che non hanno ancora provveduto ad adottare propri provvedimenti con apposite leggi regionali in applicazione della direttiva 2002/91/CE.